Detrazioni fiscali per infissi e serramenti

agevolazioni serramenti

La legge di stabilità 2017 ha prorogato la possibilità di richiedere agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici. Tra gli “interventi sull’involucro degli edifici” rientra anche la sostituzione di serramenti e infissi.

Vediamo cosa stabilisce l’Agenzia Nazionale Efficienza Energetica (ENEA) e quali sono i requisiti necessari per ottenere gli incentivi.

Chi può accedere?

Possono richiedere gli incentivi tutti i contribuenti che:

  • sostengono le spese di riqualificazione energetica;
  • posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio;

 

Per quali edifici si possono richiedere le detrazioni?

Alla data della richiesta di detrazione, l’edificio:

  • deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;
  • deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi;
  • deve essere dotato di impianto di riscaldamento;
  • in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma ai singoli commi 345, 346 e 347 solo per la parte non ampliata.

Qual è l’entità del beneficio?

È possibile detrarre il 50% delle spese totali sostenute dal 1.1.2018 al 31.12.2018, per un limite massimo di detrazione ammissibile di 60.000 € per unità immobiliare.

Requisiti tecnici dell’intervento

  • L’intervento deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova installazione);
  • deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
  • deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.

Spese agevolabili

  • Fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d’ingresso;
  • Integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;
  • Fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi 
elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza, può considerarsi anche l’apporto degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza complessivo non superi il valore limite di cui sopra;
  • Prestazioni professionali, comprensive della redazione dell’APE, ove richiesto.

 

Per informazioni dettagliate sulla documentazione necessaria da trasmettere all’ENEA e all’Agenzia delle Entrate, vi invitiamo a consultare il vademecum disponibile sul sito ufficiale dell’ENEA: Vademecum agevolazioni serramenti